Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito
da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle
sedute del 18 e 19 Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
RAGATZU DANIELE (PONTEDERA)
A) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, si
avvicinava a quest’ultimo afferrandolo per il collo con una mano e poi
colpendolo con l’altra con uno schiaffo;
B) per avere, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in
quanto, dopo il provvedimento di espulsione, mentre usciva dal terreno di
gioco, gli si avvicinava per protestare nei suoi confronti fino a quando un
compagno di squadra lo allontanava. Ritenuta la continuazione, misura della
sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 38
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (del tutto avulsa da
un’azione di gioco) e considerato, da una parte, che non risultano
conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della
condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare
delicatezza.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TRIBUZZI ALESSIO (AVELLINO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, subito dopo il fischio
finale a gioco fermo, tentava di colpirlo con un calcio all’altezza del
gluteo senza riuscirci. Misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e
considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell'avversario, attesa l’integrazione di un mero tentativo e, dall'altra,
le modalità della condotta tenuta e la perpetrazione della stessa a gioco
fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
VITALI PABLO (AZ PICERNO)
A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione;
B) € 500,00 di ammenda, per aver tenuto un comportamento non corretto, in
quanto, alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal
terreno di gioco colpiva tabellone LED posto dietro la porta danneggiandolo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. c.c. -
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
TAVCAR ALJAZ (ASCOLI)
POLIZZI MATTEO (PERUGIA)
CALABRESE NICOLO’ (VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BERTINI MARCO (ASCOLI)
GONNELLI LORENZO (AUDACE CERIGNOLA)
ESPOSITO EMMANUELE (AZ PICERNO)
GALLO ANDREA (CROTONE)
CALDORE MARCO (GIUGLIANO)
PETERMANN DAVIDE (LATINA)
MARTIC MANUEL (LEGNAGO SALUS)
ERRADI BILAL (POTENZA)
GUADAGNI GIUSEPPE (SORRENTO)
MASTROMONACO GIAN LUCA (TARANTO)
LEONETTI VITO (TEAM ALTAMURA)
CELIENTO DANIELE (TRAPANI)
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal
Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 18 e 19
Novembre 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si
riportano:
GARE DEL 15, 16, 17 e 18 NOVEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione delle gare della quindicesima giornata di andata
del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CATANIA,
CAVESE, LUCCHESE, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, NOVARA, SESTRI LEVANTE,
SPAL, TERNANA, TORRES, TRAPANI, TRENTO, TRIESTINA e VIRTUS ENTELLA hanno, in
violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio
settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di
altri Destinatari, ritenuti da
questo Giudice di non particolare gravità; considerato che nei confronti
della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti
sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA'
AMMENDA € 1000,00
TRENTO
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti antiregolamentari e violenti commessi dai suoi sostenitori,
posizionati nel Settore Tribuna Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti:
1.nell’essersi, circa trenta dei propri sostenitori, portati a ridosso della
grata di divisione con il Settore Tribuna Ospiti, colpendola con calci nel
tentativo di sfondarla;
2. nell’aver lanciato, due bicchieri pieni di liquido, che attingevano i
tifosi avversari e un tesserato della Società avversaria che era intervenuto
nel tentativo di allontanare gli stessi;
3. nell’avere attinto i tifosi avversari con numerosi sputi;
4. nell’avere, un proprio sostenitore, tentato di scavalcare il proprio
Settore e nell’aver lanciato un bicchiere pieno di liquido, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).
AMMENDA € 600,00
PERUGIA
A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 45%), posizionati nel Settore
Distinti Lato Ovest Ospiti, intonato, all’83° minuto della gara, un coro
oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto tre volte;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Tribuna
Est Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’avere divelto un seggiolino posizionato nel Settore loro riservato;
C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi tesserati consistiti nell’aver danneggiato
il pannello in plexiglas di copertura della panchina.
Ritenuta la continuazione fra i fatti sub A) e B), misura della sanzione [€
300 per i fatti sub A) e B) e € 300 per i fatti sub C)] in applicazione
degli artt. 6, 13 comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive
dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta
e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se
richiesto).
AMMENDA € 500,00
ALBINOLEFFE
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel
Settore
Tribuna Inferiore, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’essersi, sei sostenitori, portati a ridosso della grata di divisione
con il Settore
Ospiti provocando i tifosi avversari con gesti e parole. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.).
PONTEDERA
per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo
per l’incolumità pubblica, consistiti, nell’essere quattro sostenitori, al
termine della gara, entrati nel recinto di gioco, dopo avere scavalcato la
recinzione, per inveire nei confronti dei tesserati della propria squadra e
per aver colpito sul mento destro uno Stewart che tentava di bloccarli.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
posti in essere in danno della propria società e di un collaboratore della
stessa (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
LATINA
per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%), posizionati nel Settore Curva
Nord, intonato, al 23° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei
confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per sette volte, a seguito del
quale lo speaker invitava i tifosi a cessare la predetta condotta.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione
dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 200,00
LUCCHESE
per avere, i suoi sostenitori (100%), posizionati nel Settore Curva Ovest,
intonato al 31° e al 32° minuto del primo tempo, un coro offensivo e
insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per sei volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.
13, comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei
fatti, rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerate
le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
SPAL
per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Tribuna Ospiti, intonato, al 40° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso
nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto tre volte. Ritenuta la
continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma
2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 19 DICEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
GRECO VINCENZO (AZ PICERNO)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa e
ingiuriosa:
1. nei confronti dell’Arbitro in quanto gli si avvicinava con fare
minaccioso e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti
per contestarne l’operato;
2. nei confronti di un Collaboratore della Procura Federale, in quanto,
nella medesima circostanza, proferiva frasi irriguardose e offensive anche
al suo indirizzo, provocando altresì anche la reazione dei tifosi della
propria squadra, i quali inveivano nei confronti dei Collaboratori della
Procura Federale;
3. successivamente, all’ingresso degli spogliatoi, sempre nei confronti del
Collaboratore della Procura Federale, in quanto reiterava la sua condotta e
cercava il contatto fisico, senza riuscirci solo grazie all’intervento degli
Steward.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli
artt.4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a) C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta, la gravità della condotta posta ed il ruolo
dirigenziale apicale ricoperto dal GRECO (r. Arbitro, r. proc. fed., r.
c.c., panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 5 DICEMBRE 2024
LLADO FERRERO BERTO (TRIESTINA)
per avere tenuto un comportamento non corretto prendendo posto sulla
panchina principale in luogo della panchina aggiuntiva e per avere dato
indicazioni tecnico tattiche ai calciatori schierati in campo in violazione
della normativa che riserva tali funzioni ai tesserati muniti di specifica
abilitazione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S.,
con riferimento agli artt. 38 NOIF, 19, 33 e 39 del Regolamento Settore
Tecnico e alle disposizioni del Comunicato n. 29 24-25 del Settore Tecnico,
valutate le modalità complessiva dei fatti (r. proc. fed.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 28 NOVEMBRE 2024
COSTA ANGELO (MESSINA)
per avere, al termine della gara, nei pressi del tunnel che conduce agli
spogliatoi, tenuto una condotta non corretta nei confronti del tesserato
avversario in quanto, avvicinatosi a quest’ultimo, lo spingeva con entrambe
le mani sul petto proferendo frasi irriguardose nei suoi
confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta (r. c.c.).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO
IL 25 NOVEMBRE 2024
ANTONINI VALERIO (TRAPANI)
per avere tenuto una condotta non corretta in quanto faceva acceso negli
spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione,
in violazione delle disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S. Misura della
sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
VISCONTI PASQUALE (AVELLINO)
per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro negli spogliatoi,
tenuto una condotta non corretta nei confronti di due tesserati avversari in
quanto, nel corso di uno scontro, li spingeva con le mani all’altezza della
spalla, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt.
4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e la perpetrazione della stessa nel corso di un
confronto fra più persone (supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TOMEI FRANCESCO (AZ PICERNO)
per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa
nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e calciava
una bottiglietta d’acqua sul terreno di gioco in segno di protesta verso una
decisione arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in
applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
AMMONIZIONE (II INFR)
CHIAPPELLA ANDREA (GIANA ERMINIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MODICA GIACOMO (MESSINA)
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