SQUALIFICATI 

2023 / 2024

 
        
     

GARE DEL 27 e 28 APRILE 2024 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI



Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, ALESSANDRIA, ANCONA, AREZZO, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CARRARESE, CATANIA, CESENA, JUVE STABIA, FERMANA, FOGGIA, GUBBIO, LATINA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, RIMINI, SORRENTO, TRENTO, TARANTO, TRIESTINA, VIS PESARO e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: -




 introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose; - lanciato oggetti sul terreno di gioco che possono essere valutati di lievissima offensività; - intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S., DELIBERA salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.




SOCIETA' AMMENDA € 2.000,00 AVELLINO per avere alcuni dei suoi sostenitori (circa il 30%) posizionati nel Settore Curva Sud Anello Superiore, al 20° minuto del secondo tempo per circa un minuto, intonato un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)






. BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 2°, 3°, 15°, 22°, 23° e 25° minuto del primo tempo sei bengala sul terreno di gioco all’indirizzo del portiere della Squadra avversaria, così determinando, in cinque delle 211/274 predette occasioni, la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa 15 secondi per ciascuna volta per consentire ai Vigili del Fuoco la relativa rimozione; 2. durante la gara, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 27° minuto del primo tempo, in occasione della segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, un accendino sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e le sospensioni della gara necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).






FOGGIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1. nell’essere alcuni suoi sostenitori (circa 20, incappucciati e con il viso coperto) a fine partita, dopo avere scavalcato la recinzione, entrati nel recinto di gioco per togliere con la forza le maglie da gioco ai calciatori della propria Squadra, alcuni di essi rincorrendo i giocatori fin dentro gli spogliatoi venendo allontanati, soltanto dopo due minuti, grazie all’intervento degli Steward; 2. nell’aver danneggiato la serratura della porta dei bagni loro riservati. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità e la gravità della condotta posta in essere sub 1), rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).







AMMENDA € 1.800,00 VIRTUS ENTELLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 29° minuto del primo tempo, tre fumogeni all’interno dello stesso Settore, di cui uno è terminato nel parterre della Gradinata, provocando ustioni ad uno spettatore che veniva portato al Pronto Soccorso. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e la pericolosità della condotta posta in essere (con conseguente ferimento di uno spettatore), considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed. r. c.c.). AMMENDA € 1.500,00 PADOVA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Varco Est L, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. fatto esplodere, al 1° minuto del primo tempo, un petardo di notevole potenza nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al 23° e 24° minuto del primo tempo, due petardi di notevole potenza, all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori (80%) presenti nel Settore Tribuna Varco Est L, intonato, a 211/275 fine gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).







VIS PESARO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena all’interno del recinto di gioco; B) per avere i suoi raccattapalle, al termine della gara durante i sei minuti di recupero, tenuto un comportamento non corretto, ritardando volontariamente la ripresa del gioco, restituendo i palloni in modo lento, così provocando la reazione dei componenti della panchina avversaria. Misura della sanzione, in cumulo, in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 1.000,00 JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Centrale, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, durante la premiazione della loro squadra, un bengala che colpiva la copertura in plastica posta all’altezza del cancello ubicato tra le due panchine, determinando, con tale condotta, un principio di incendio spento prontamente dai Vigili del Fuoco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno rappresentato un rischio per l’incolumità dei tesserati e provocato un principio di incendio, e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.). RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 13° minuto della gara, all’interno del recinto di gioco, un petardo, senza conseguenze; 2. al 9°, 10°, 11° ,16° e 20° minuto del secondo tempo, cinque fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionat
a disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.). AMMENDA € 900,00 FIORENZUOLA per avere due dei suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di 3 minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la particolare rilevanza del ritardo in considerazione della 211/276 necessità di garantire la contestualità dell’inizio delle gare su tutti i campi (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. c.c., supplemento r. c.c.).





 AMMENDA € 800,00 LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 27° minuto circa del primo tempo, un petardo nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).






AMMENDA € 700,00 GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato ad inizio gara, al 17° minuto del primo tempo e al 6° minuto del secondo tempo, tre fumogeni all’interno del recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati (r. c.c.). AMMENDA € 600,00 CATANIA A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (95%), posizionati nel Settore Curva Nord, dal 59° al 62° minuto della gara, intonato un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altra squadra; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).





POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, dopo il termine della gara, un petardo nel recinto di gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare che il petardo è stato lanciato al passaggio della propria squadra, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). SORRENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze. 211/277 Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).





AMMENDA € 300,00 VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).






AMMENDA € 200,00 RECANATESE per avere, un suo tesserato, al termine della gara, sferrato un pugno contro la parete in plexiglas della panchina danneggiandola. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto). TARANTO per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto). TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere danneggiato un seggiolino posto all’interno dello stesso Settore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).





 AMMENDA € 100,00 TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Curva Nord Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del primo tempo per due volte e al termine della gara, per due volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.). 211/278 DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA ZOCCHI MORENO GINO (PONTEDERA) A) per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto proferiva frasi blasfeme per contestarne l’operato; B) per avere, alla notifica del provvedimento di espulsione, continuato a tenere un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale. Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, 36, comma 1, lett. a) e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Assistente Arbitrale n.1, supplemento r. Assistente Arbitrale n. 1, panchina aggiuntiva).






INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L’ 8 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA DE VITA FABIO (RIMINI) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e non corretta nei confronti dell’Arbitro in quanto, proferiva frasi minacciose nei suoi confronti per contestarne l’operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva). DIRIGENTI NON ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 6 MAGGIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA MAGONI OSCAR (RENATE) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti del responsabile dei raccattapalle della squadra avversaria proferendo frasi irriguardose e minacciose nei suoi confronti per contestare il suo operato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. proc. fed., r. c.c.).





ALLENATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ZANGLA COSIMO (TARANTO) per avere, al 16° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e violenta nei confronti di un calciatore della sua squadra, in quanto, a gioco fermo, a seguito della sua sostituzione, si scagliava verso lo stesso e lo strattonava per la maglia, fino a spingerlo contro la panchina. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (r. IV Ufficiale). 211/279 SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA CAGNAZZO ANTONIO (AUDACE CERIGNOLA) per avere, al 38° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta ed antisportiva nei confronti di un avversario, in quanto alzandosi dalla panchina, tratteneva il pallone, così ritardando la ripresa del gioco, e proferiva nei suoi confronti una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 39, comma 2 C.G.S. valutate le modalità complessive dei fatti (panchina aggiuntiva). SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PAVANEL MASSIMO (RENATE) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto entrava sul terreno di gioco per circa 20 metri per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale). ALLENATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (VIII INFR) DONATI MASSIMO (LEGNAGO SALUS) AMMONIZIONE (III INFR) FONTANA GAETANO (LATINA) GALLO FABIO (VIRTUS ENTELLA) AMMONIZIONE (II INFR) MUSSA GIOVANNI (PERGOLETTESE) BORDIN ROBERTO (TRIESTINA) COLLABORATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (I INFR) RICCI RENZO (MONTEROSI TUSCIA) GIUNTA LORENZO (VIRTUS ENTELLA) CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE SEMPRINI MAURO (FERMANA) per avere, al termine del primo tempo tenuto una condotta violenta e non corretta verso un calciatore avversario in quanto: si alzava dalla panchina, entrava sul terreno di gioco e provava a venire a contatto con il calciatore avversario FRANCHINI SIMONE; nel frangente un altro calciatore avversario si 211/280 frapponeva tra loro per impedire il contatto e il SEMPRINI prendeva con entrambe le mani il collo di quest’ultimo lasciando la presa dopo circa dieci secondi, senza conseguenze; infine nel lasciare il terreno di gioco, proferiva parole ingiuriose nei confronti del FRANCHINI medesimo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto, l'essere il fatto stato commesso con il pallone non a distanza di gioco e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE DI CUI UNA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) LAMBRUGHI ALESSANDRO (PERGOLETTESE) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irriguardose e offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA BARRANCA FRANCESCO (PRO SESTO) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, si avvicinava in maniera provocatoria stringendogli con lieve entità il collo con una sola mano per circa due secondi, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).






SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA CAROSSO ALESSANDRO (FERMANA) per avere, al 36° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta. PERNA FABIO (GIANA ERMINIO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un tesserato avversario in quanto pronunciava nei suoi confronti frasi irriguardose e offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.




SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE GEGA ERTIJON (ALESSANDRIA) CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR) 211/281 GIANDONATO MANUEL (FERMANA) ARTISTICO GABRIELE (VIRTUS FRANCAVILLA) DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA) SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR) NIANG OUSMANE (FERMANA) PETRUNGARO LUCA (FERMANA) LOMBARDI LUCA (PINETO) FLORIO MATTIA (PRO SESTO) QUACQUARELLI GABRIELE (RIMINI) LORA FILIPPO (TORRES) BEGHELDO GIANMARCO (VIRTUS VERONA) NICASTRO FRANCESCO (VIS PESARO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR) CELLA STEFANO (ANCONA) DI PAOLA MANUEL (VIS PESARO) AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR) MINOTTI GABRIELE (GIANA ERMINIO) PAGANINI LUCA (LATINA)

 

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